Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1460 del 16 luglio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 157 c.p.p., nel disporre che la notificazione, ove non possa essere eseguita con la consegna personale dell'atto all'interessato, vada fatta nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita l'attività lavorativa, privilegia il luogo dove normalmente si vive o si lavora rispetto alla residenza anagrafica, che rappresenta solamente un dato formale non necessariamente coincidente con la realtà. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di appello che avevano disatteso la doglianza dell'imputato che sosteneva la nullità dell'intero giudizio per non essere stato notificato il decreto di citazione - consegnato, peraltro, a mani della moglie convivente - presso la sua residenza anagrafica).

(massima n. 2)

La regola di giudizio di cui al comma 2 dell'art. 530 c.p.p. — cioè l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità — è dettata esclusivamente per il normale esito del processo sfociante in sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti. Per contro, detta regola non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva di reato. In tale situazione vale la regola di cui all'art. 129 c.p.p., in base alla quale in presenza di causa estintiva del reato, l'inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve “positivamente” (... «risulta evidente» art. 129, comma 2, c.p.p.) emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli.

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