Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6675 del 6 giugno 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

(massima n. 2)

La nullità conseguente la irregolarità della notificazione è a regime intermedio, sicché deve essere dedotta tempestivamente (nella specie, attenendo al contenuto del fascicolo del dibattimento, entro i termini di cui all'art. 419 comma secondo c.p.p.), altrimenti rimane sanata.

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