Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22745 del 7 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L' impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli art. 161, comma quarto e 157 comma ottavo bis, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art. 161, comma quarto, c.p.p., di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.

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