Cassazione penale Sez. V sentenza n. 37135 del 30 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 156 c.p.p. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo status libertatis alla data della notifica del decreto.

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