Cassazione penale Sez. I sentenza n. 217 del 8 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari reali, dovendosi considerare la richiesta di riesame proposta dal solo difensore dell'imputato come proveniente comunque dalla «parte» che si identifica nell'imputato medesimo, deve trovare applicazione, anche in questo caso, il disposto di cui all'art. 324, comma 2, c.p.p., secondo cui detta richiesta, quando l'imputato non sia detenuto o internato ovvero non abbia gią dichiarato o eletto domicilio ovvero ancora non si sia proceduto a norma dell'art. 161, comma 2, c.p.p., deve contenere l'indicazione del domicilio al quale dovrą essere inviato l'avviso previsto dal successivo comma 6 dello stesso art. 324. Ne deriva che, in mancanza di siffatta indicazione, legittimamente la notifica di detto avviso all'imputato potrą esser effettuata mediante consegna al difensore.

(massima n. 2)

Nel caso di notificazioni o avvisi a difensori di cui sia stata disposta l'effettuazione «con mezzi tecnici idonei» (nella specie, telefax) ai sensi del comma 2 bis dell'art. 148 c.p.p., la mancata attestazione, da parte dell'ufficio, di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall'ultima parte della suindicata disposizione normativa, comporta una mera irregolaritą, insuscettibile, come tale, di dar luogo a giuridica inesistenza o a nullitą dell'atto.

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