Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3106 del 10 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La relazione di mancata notificazione dell'avviso di fissazione del compimento di un atto processuale urgente (quale la convalida dell'arresto in flagranza o del fermo e l'interrogatorio dell'indagato arrestato) al difensore di fiducia, anche quando tale attivitą sia affidata alla polizia giudiziaria, deve riportare gli elementi essenziali previsti dall'art. 168 del codice di rito penale, con riferimento, in particolare, all'attivitą svolta per ricercare il destinatario da notiziare. Tali informative debbono essere portate a conoscenza dell'autoritą richiedente anche quando la relazione sulla mancata notificazione sia fatta pervenire a mezzo fonogramma, o altro mezzo di comunicazione celere, onde consentire le valutazioni del caso in relazione alla necessitą o opportunitą di rinnovo della notificazione o di nomina di difensore d'ufficio. (Fattispecie in cui l'organo di polizia giudiziaria, incaricato di notiziare il difensore di fiducia della data e del luogo dell'udienza di convalida del fermo, aveva fatto sapere, a mezzo fonogramma, di non aver avvisato il difensore, senza alcuna esplicitazione circa l'attivitą svolta per ricercare il notiziando e le ragioni della mancata notificazione. La Corte ha ritenuto non compiuta la notifica con le conseguenze del caso a riguardo della nullitą degli atti compiuti nell'assenza del difensore di fiducia).

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