Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9231 del 26 agosto 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di notifica, non č ravvisabile alcuna irregolaritą, qualora nella relata l'ufficiale giudiziario non specifichi il luogo, nel quale č acceduto, dovendo ritenersi essere quello evidenziato nella intestazione dell'atto.

(massima n. 2)

Nell'attuale regime processuale in cassazione non č consentito il deposito di nuovi documenti, ad eccezione del caso in cui essi riguardino fatti sopravvenuti, non prospettabili in precedenza. Il nuovo codice di rito all'art. 610, che disciplina l'attivitą difensiva a seguito della ricezione degli avvisi d'udienza, non riproduce il testo del previgente art. 533, che prevedeva per il difensore la possibilitą di «presentare nuovi documenti».

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