Cassazione penale Sez. III sentenza n. 88299 del 23 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto accordato all'imputato, che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato ma dalla oggettiva constatazione dell'impossibilitā o difficoltā di comprendere la lingua italiana, impossibilitā che deve essere dichiarata e dimostrata. Peraltro, ove detta impossibilitā sia sussistente (“id est” dichiarata e dimostrata) ed il giudice si rifiuti di provvedere in conformitā, la nullitā che consegue ha carattere relativo ed č come tale sanata dall'acquiescenza del difensore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.