Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 843 del 27 maggio 1995

(5 massime)

(massima n. 1)

Anche l'ordine di esecuzione della pena emanato ai sensi dell'art. 656 c.p.p. è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 143 stesso codice in materia di traduzione degli atti destinati allo straniero che non conosca la lingua italiana. La traduzione non è però necessaria se dagli atti del procedimento di cognizione risulta che lo straniero capiva la lingua italiana.

(massima n. 2)

Il termine di decadenza per la proposizione dell'istanza di restituzione in termini, previsto dall'art. 175, comma 3, c.p.p., opera anche se l'istanza venga presentata, ai sensi dell'art. 670, comma 3, c.p.p., al giudice dell'esecuzione, come istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo.

(massima n. 3)

In virtù della norma di cui all'art. 143 c.p.p., nella lettura fornitane dalla Corte costituzionale con sentenza 19 gennaio 1993, n. 10, tra gli atti indirizzati all'imputato alloglotta, dei quali occorre assicurare la traduzione nella lingua a lui nota, deve comprendersi anche l'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. (Nell'occasione la Corte ha precisato che, essendo legislativamente prevista per l'interessato la possibilità di provocare un controllo sulla legittimità del titolo esecutivo, è necessario assicurare a colui che ignora la lingua italiana la comprensione degli atti volti a realizzare la pretesa punitiva dello Stato, affinché possa utilizzare le garanzie tipiche della giurisdizione anche in tale momento del procedimento a suo carico).

(massima n. 4)

La sussistenza, nelle condizioni previste dall'art. 670, comma terzo, c.p.p., di una competenza alternativa a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, non modifica la disciplina generale dell'istituto relativa ai requisiti di ammissibilità, che rimane quella fissata dall'art. 175 c.p.p. sia che l'istanza venga presentata al giudice dell'esecuzione che a quello della impugnazione; occorre infatti, in entrambi i casi, assicurare il medesimo regolamento unitario e mantenere, in particolare, il limite di decadenza stabilito in dieci giorni dal terzo comma del suddetto art. 175, ad evitare che dall'opzione in ordine alla competenza, affidata alla discrezionalità dell'istante, derivi una disciplina difforme del requisito temporale di ammissibilità della domanda quando questa venga proposta ai sensi dell'art. 670, terzo comma, c.p.p.

(massima n. 5)

La traduzione degli atti di esecuzione della sentenza definitiva, altrimenti doverosa ai sensi dell'art. 143 c.p.p., non è necessaria quando l'imputato straniero, nelle varie fasi in cui si è articolato il procedimento a suo carico, si è sempre reso conto della portata degli atti a lui indirizzati, apprestando senza difficoltà adeguata difesa, così mostrando di comprendere la lingua italiana; in tale ipotesi, infatti, viene a realizzarsi una presunzione di fatto di idonea e compiuta conoscenza della lingua ufficiale del processo, i cui effetti si estendono alla fase esecutiva.

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