Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10717 del 8 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile in cassazione, il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dall'imputato, in quanto la valutazione sulla necessità della traduzione si connota del carattere della discrezionalità e la motivazione, anche se presuntiva e basata sulla sola richiesta dell'imputato di traduzione, può al massimo essere valutata come erronea.

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