Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 3052 del 4 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 143, primo comma, c.p.p., presuppone che l'imputato non conosca la lingua italiana o la conosca tanto imperfettamente da non poter comprendere il contenuto dell'accusa e degli atti processuali cui partecipi. Inoltre anche nei casi in cui sussiste il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete, condizione indispensabile per l'esercizio di tale diritto è che egli dimostri o, almeno, dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana, o di non comprenderla. Ciò perché l'art. 143 c.p.p. non prevede l'obbligo indiscriminato dell'assistenz

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