Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 47039 del 3 dicembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 23 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, nello stabilire che «gli atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della parte richiedente, sia in quella della parte richiesta» e che «quest'ultima potrą richiedere una traduzione nella lingua ufficiale del Consiglio d'Europa che essa sceglierą», riguarda soltanto gli Stati come organismi di diritto internazionale e non il singolo estradando, con riguardo al quale, nel procedimento di estradizione svolto in Italia, trova applicazione, in materia di lingua, soltanto la disciplina dettata dall'art. 143 c.p.p.

(massima n. 2)

La condizione, prevista dall'art. 705, comma 1, c.p.p., per darsi luogo all'estradizione, costituita dall'assenza di procedimento penale o di condanna per lo stesso fatto, nei confronti del soggetto del quale l'estradizione č domandata, resta superata, in virtł della espressa riserva contenuta nella medesima disposizione normativa, dalla eventuale esistenza di convenzione internazionale che disponga diversamente, come si verifica, in particolare, nel caso in cui sia applicabile la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, resa esecutiva in Italia con legge 14 febbraio 2003 n. 34, in base alla quale lo Stato maggiormente colpito dall'atto di terrorismo ha comunque titolo di preferenza rispetto agli altri. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la pronuncia favorevole all'estradizione in Spagna nei confronti di soggetto a carico del quale si procedeva, nel Paese richiedente, per partecipazione agli attentati terroristici commessi a Madrid l'11 marzo del 2004 e, in Italia, per il reato di cui all'art. 270 bis c.p., configurato in relazione allo stesso contesto associativo che aveva portato alla commissione dei suddetti attentati).

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