Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6278 del 22 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 141 bis c.p.p. — introdotto con l'art. 2 della L. 8 agosto 1995 n. 332 — prevede, a pena di inutilizzabilità, che ogni interrogatorio, che non si svolga in udienza, di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Per quel che concerne gli interrogatori resi precedentemente alla suddetta innovazione legislativa, la loro regolare documentazione, correttamente eseguita secondo le norme vigenti in quel momento, comporta automaticamente l'utilizzabilità del contenuto dei relativi atti, che non può venir meno, per il principio del tempus regit actum che vige di norma in materia processuale, a seguito di normativa intervenuta successivamente alla giuridica esistenza dell'atto, non potendosi trasformare — in tale situazione — il contenuto, legittimamente documentato al momento della sua formazione, in prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge successiva.

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