Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11313 del 21 marzo 2001

(4 massime)

(massima n. 1)

In mancanza di una specifica e tempestiva richiesta di parte, l'eventuale mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni, non determina, di per sè, la inutilizzabilità dei risultati di dette intercettazioni, quando dagli atti emergano elementi certi dai quali sia comunque possibile desumere la sicura esistenza dei provvedimenti in questione.

(massima n. 2)

In sede di richiesta, rivolta al giudice per le indagini preliminari, di applicazione di una misura cautelare, a sostegno della quale vengano indicati i risultati di intercettazioni di comunicazioni, il pubblico ministero non ha alcun obbligo di allegare anche i decreti con i quali è stata autorizzata l'effettuazione di dette operazioni, dal momento che, trattandosi di provvedimenti a suo tempo emessi dallo stesso giudice, questi non può avere ragione alcuna di dubitare della loro esistenza e legittimità.

(massima n. 3)

Non può validamente dedursi, in sede di riesame, come causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti in stato di detenzione, il fatto che non siano state trasmesse le registrazioni fonografiche o audiovisive prescritte dall'art. 141 bis c.p.p., posto che solo l'accertata, oggettiva mancanza di tali registrazioni comporta, ai sensi del medesimo art. 141 bis, la sanzione dell'inutilizzabilità.

(massima n. 4)

Per il combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. la perdita di efficacia della misura cautelare si verifica solo nel caso di mancata trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo presentati al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 291 c.p.p., la cui utilizzabilità, d'altra parte, quando trattisi di dichiarazioni rese da «collaboranti», non può essere esclusa sol perché, in luogo dei verbali che le contenevano, erano state presentate le trascrizioni riportate nell'informativa della polizia giudiziaria.

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