Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6535 del 11 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di formalitą del processo verbale, per «firma» deve intendersi anche un segno grafico (iniziali o sigla) che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validitą della sottoscrizione del verbale di istruzione sommaria, siglato dal magistrato, se dall'intestazione dell'atto č chiaramente ricavabile l'identificazione del magistrato procedente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.