Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9370 del 31 agosto 1994

(5 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ascrivibilità dell'aggravante, prevista dall'art. 74, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'essere l'associazione armata, la quale va valutata a carico dell'agente secondo il disposto dell'art. 59, comma 2, c.p., non è possibile desumere la consapevolezza dell'esistenza dell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del traffico di stupefacenti gestito dalla organizzazione.

(massima n. 2)

In tema d'intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria per insormontabili ostacoli tecnico-ambientali che si frappongono ad un utile impiego degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, il cui normale utilizzo è, peraltro, previsto dall'art. 268, comma 3, c.p.p. con disposizione palesemente concepita per le intercettazioni telefoniche e non adattata alle particolari esigenze delle intercettazioni ambientali.

(massima n. 3)

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'indicazione delle modalità delle operazioni da parte del P.M., di cui all'art. 267, comma 3, c.p.p., è da ritenersi soddisfatta mediante il riferimento all'impiego di attrezzature da predisporre per quello specifico scopo, senza che occorra individuare le caratteristiche tecniche od indicare la precisa ubicazione del luogo di ascolto, da tenere, del resto, comprensibilmente riservata a tutela della sicurezza di terzi.

(massima n. 4)

Qualora il Gip, anziché emettere nuovo ed autonomo decreto di autorizzazione delle operazioni previste dall'art. 266 c.p.p. si limiti ad autorizzare la semplice proroga delle operazioni già intraprese, il decreto di proroga che deve essere motivato al pari di quello originario, non costituisce altro che un nuovo provvedimento autorizzativo per periodo pari a quello iniziale e denominarlo decreto di autorizzazione, e non già decreto di proroga della precedente autorizzazione, non vale a mutarne la natura né ad accrescere le garanzie dell'indagato. (Nella fattispecie, le intercettazioni erano state inizialmente disposte dal P.M. a norma del codice previgente ed alla scadenza dell'originario decreto di autorizzazione era stata emessa dal Gip autorizzazione di proroga).

(massima n. 5)

Qualora, sulla base del favorevole parere medico di un sanitario officiato dai giudici, a costoro oralmente comunicato ma documentalmente acquisito solo successivamente all'udienza, venga disposta la traduzione coattiva in aula dell'imputato, che aveva documentato un impedimento a comparire, e questi, sia pure contro le sue aspettative ed in difformità da altri pareri clinici, sia tradotto e presenzi all'udienza, senza che la patologia presentata possa determinare un'incapacità di partecipare coscientemente al giudizio, non può più essere utilmente sollevata alcuna eccezione di nullità. Questa è proponibile solo nell'ipotesi di inizio del dibattimento in assenza dell'imputato, opinabilmente esclusa l'assoluta impossibilità di costui di comparire per legittimo impedimento.

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