Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 11 del 2 giugno 1998

(4 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione che deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 c.p.p. L'eventuale inosservanza di tale ultimo termine, quantunque sfornita di sanzione processuale, espone i magistrati a responsabilità civile e disciplinare, oltre che, all'occorrenza, penale.

(massima n. 2)

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, comma secondo e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma decimo, c.p.p., interpretato nel senso che è sufficiente ad evitare l'effetto caducatorio ivi previsto il deposito tempestivo del solo dispositivo dell'ordinanza di riesame; e ciò perché: 1) quanto al principio di eguaglianza, la norma citata non è caratterizzata da incertezza alcuna circa il termine di deposito dell'ordinanza (la cui eventuale elusione rappresenta una patologia giudiziaria sanzionabile civilmente, disciplinarmente e, all'occorrenza, anche penalmente), sicché non è ravvisabile in essa alcuna ingiustificata disparità di trattamento; 2) quanto al diritto alla libertà personale, non è ravvisabile alcuna violazione di esso, in quanto il legislatore, con una scelta discrezionale incensurabile, ha optato, nel procedimento di riesame, per una garanzia sostanziale del diritto di libertà, da ritenersi realizzata mediante il controllo giurisdizionale nel contraddittorio delle parti, da eseguire in un termine caducatorio correlato alla decisione del tribunale conclusiva del procedimento con carattere di assoluta certezza, così com'è certo anche il termine legale di deposito del provvedimento; 3) quanto al diritto di difesa, non solo non risulta dalla norma in discussione incertezza alcuna sul termine di deposito, fissato in cinque giorni, ma risulta anche ragionevolmente garantito il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, con il predetto dies ad quem.

(massima n. 3)

In materia di intercettazioni telefoniche, l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, c.p.p., mentre le eventuali illegittimità formali (come quelle relative a violazione delle altre previsioni del citato art. 268 o alla mancata motivazione del decreto autorizzativo) ne determinano, semmai, l'invalidità. (Fattispecie relativa a censura di asserita inutilizzabilità delle intercettazioni dovuta ad aspetti motivazionali dei relativi provvedimenti).

(massima n. 4)

In tema di misure cautelari personali, nel giudizio di cassazione che, al contrario del giudizio di riesame — caratterizzato per atipicità e indefettibile immediatezza rispetto agli altri procedimenti di impugnazione — non si discosta dallo schema ordinario, il termine di trenta giorni per la decisione, che decorre dalla ricezione degli atti, è ordinatorio, mentre il termine di deposito della sentenza, a seguito di udienza camerale nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., è rimesso alla disciplina ordinaria.

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