Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3285 del 11 agosto 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancanza di data in calce al decreto del tribunale che applica una misura di prevenzione, non determina incertezza sul momento formativo del provvedimento, dovendosi a tal fine fare riferimento alla certificazione dell'intervenuto deposito. La anzidetta mancanza, dunque, non determina alcuna nullitą, anche perché, trattandosi nella specie di provvedimento a forma libera, lo stesso assume rilevanza esterna con il deposito (art. 128 c.p.p.) e non con la lettura del dispositivo, diversamente da quanto accade per le sentenze.

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