Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2764 del 2 agosto 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 128 c.p.p., l'avviso di deposito del provvedimento impugnabile «è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione»: e allo stesso principio si ispirano le norme che prevedono (come l'art. 666 comma sesto, c.p.p.) la notificazione del provvedimento in copia integrale anziché quella del puro e semplice avviso di deposito. In linea generale, pertanto, la notifica va effettuata sia al «difensore dell'imputato (o dell'interessato: art. 666 comma sesto, seconda parte, c.p.p.) al momento del deposito del provvedimento», sia al «difensore nominato a tal fine», cioè al fine di proporre impugnazione (art. 571, comma terzo, c.p.p.). Ma riguardo a quest'ultimo soggetto il diritto alla notifica è subordinato — implicitamente ma necessariamente — alla condizione che la nomina avvenga prima che sia disposta (o, per lo meno, prima che sia eseguita) la notifica agli altri aventi diritto (imputato — o interessato — e difensore al momento del deposito del provvedimento). Se così non fosse, si attribuirebbe alla parte il potere di ritardare, anche indefinitamente, il decorso del termine di impugnazione (e quindi di bloccare il passaggio in giudicato del provvedimento), col semplice espediente di nominare di volta in volta un nuovo difensore (revocando quello di prima ai sensi dell'art. 24 norme di att. c.p.p.) entro il termine decorrente dall'ultima notifica eseguita — ai sensi degli artt. 128 o 666, comma sesto c.p.p. — sulla base della situazione difensiva anteriore.

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