Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1867 del 13 novembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di difesa, il nuovo codice di procedura penale innovando rispetto al precedente, ha equiparato, quanto a stabilitą dell'incarico, il difensore di ufficio a quello di fiducia, affermando la sostanziale immutabilitą (e, quindi, irrevocabilitą) dell'incarico d'ufficio (salvo giustificato motivo di sostituzione ovvero nomina di difensore di fiducia). Ne consegue che anche nell'ipotesi in cui, per impedimento o assenza del difensore titolare, si proceda alla designazione di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, ovvero dell'art. 102, primo comma, c.p.p., titolare dell'ufficio di difesa resta sempre l'originario designato, del quale il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri, e che rimane il legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni che nel corso del procedimento l'ufficio č tenuto ad effettuare al difensore, ex art. 128 c.p.p. ivi comprese le notificazioni che, seppur relative all'indagato o all'imputato, vanno eseguite, a norma dell'art. 161, quarto comma, seconda ipotesi, c.p.p., mediante consegna al difensore.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi in cui il detenuto liberando dichiari di non avere fissa dimora, declinando l'invito di indicare o eleggere domicilio ai fini delle successive modificazioni, non č necessario che il direttore della struttura di custodia provveda agli avvertimenti ed alle informative di cui all'art. 161, primo e terzo comma, c.p.p., i quali hanno senso solo in relazione all'esercizio della facoltą-onere di domiciliazione.

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