Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 31312 del 19 settembre 2002

(4 massime)

(massima n. 1)

Alle parti presenti non deve essere dato avviso del deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell'art. 424 c.p.p., nel caso in cui la stessa, anziché contestualmente, sia motivata nel trentesimo giorno dalla pronuncia.

(massima n. 2)

Il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 424 c.p.p. decorre dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 424, comma 4 c.p.p., quando la motivazione sia depositata nello stesso termine.

(massima n. 3)

In tema di provvedimenti camerali, poiché l'art. 128 c.p.p., nell'imporre la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito di quelli impugnabili, fa salve le disposizioni relative ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e l'art. 424 dello stesso codice, nel dettare tali disposizioni, ne prevede la lettura e il deposito immediati, ferma la possibilità di differire la redazione dei motivi entro il termine non prorogabile di trenta giorni dalla pronuncia, alle parti presenti non è dovuto l'avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell'udienza preliminare, allorché i motivi non siano redatti contestualmente, ma entro il detto termine.

(massima n. 4)

In tema di termini di impugnazione, poiché l'art. 585 c.p.p. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all'impugnazione avverso sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti e, in particolare, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 424, comma 4, dello stesso codice, allorché la motivazione sia depositata entro quest'ultimo termine.

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