Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1124 del 19 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. l'interessato detenuto o internato il quale abbia fatto pervenire dichiarazione di rinuncia a comparire ben può validamente revocare detta dichiarazione, chiedendo di presenziare all'udienza, ma non può pretendere, adducendo nel contempo un legittimo impedimento, che venga disposto il rinvio dell'udienza stessa, quando non abbia provveduto a manifestare la sua nuova volontà in tempo utile per consentire all'autorità giudiziaria competente di disporre la traduzione.

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