Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1730 del 1 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di esecuzione, in quanto procedimento in camera di consiglio, non č prevista possibilitā di sospensione o di rinvio in caso di legittimo impedimento del difensore; tale istituto si applica, infatti, in via esclusiva, nel procedimento di cognizione. Né possono ravvisarsi, nella diversitā della disciplina, profili di illegittimitā costituzionale; invero, in considerazione della esigenze di semplificazione del rito e di tempestivo esercizio della giurisdizione, tipiche del procedimento di esecuzione, il diverso configurarsi del diritto di difesa č comunque garantito dal contraddittorio, che č regolato, in base alle differenti espressioni della discrezionalitā legislativa, secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli provvedimenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.