Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2917 del 25 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di interrogatorio di garanzia, l'impedimento del difensore non implica la necessitą del differimento dell'interrogatorio, in quanto il disposto dell'art. 486, comma quinto, c.p.p., non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme dell'art. 127 c.p.p. (Fattispecie nella quale il difensore aveva allegato il proprio impedimento a presenziare all'interrogatorio nell'ora fissata dal giudice in quanto quello stesso giorno erano stati fissati gli interrogatori degli altri indagati, ristretti in carceri diversi, attinti dalla medesima ordinanza cautelare).

(massima n. 2)

In tema di interrogatorio di garanzia, nel caso in cui l'atto debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale, spetta al giudice all'uopo delegato, e non al giudice delegante, stabilire il giorno e l'ora dell'interrogatorio.

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