Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1748 del 18 febbraio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudicato che si forma in relazione ad un procedimento incidentale riguardante l'applicazione di una misura cautelare copre il dedotto, ma non il deducibile. Diversamente, si introdurrebbe un limite preclusivo di ammissibilità ignoto allo stesso giudizio principale, nel quale è consentito alle parti devolvere al giudice d'appello questioni non prospettate a quello di prima istanza. (La S.C., ha annullato l'ordinanza del Tribunale della libertà che rigettava l'appello contro il provvedimento con cui il G.I.P. aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare personale, rilevando che la doglianza sulla legittimità delle intercettazioni telefoniche eseguite, formulata per la prima volta, era preclusa dal giudicato implicito, formatosi a seguito di due precedenti istanze di revoca, disattese dal G.I.P. e non impugnate dall'interessato).

(massima n. 2)

Quando la condotta violatrice dell'art. 570 c.p. si esplichi nell'omettere da parte di un genitore la prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili, il reato sussiste anche quando l'altro genitore provveda in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; né può avere alcun rilievo l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere, in quella situazione, tenuto all'assolvimento del suo primario dovere, traducendosi lo stesso convincimento in errore sulla legge penale, non scriminante, ai sensi dell'art. 5 c.p., non ricorrendo nella specie un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma, tra l'altro corrispondente ad un'esigenza morale universalmente avvertita.

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