Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4793 del 7 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive č regolato non gią dalla norma generale di cui all'art. 121 c.p.p., bensģ da quella speciale di cui al comma secondo dell'art. 127 c.p.p., espressamente richiamata dall'art. 310 c.p.p., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilitą, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.