Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42 del 6 febbraio 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

Deve ritenersi suscettibile di confisca obbligatoria, ai sensi del primo comma dell'art. 301 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale), un'autovettura assoggettata a sequestro, che, in quanto cosa servita a commettere il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, è corpo di reato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso nel quale si deduceva la non confiscabilità dell'autovettura ai sensi del secondo comma dell'art. 301 D.P.R. n. 43 del 1973, in quanto appartenente a persona assolutamente estranea al reato e non essendo necessaria la sua acquisizione a fini probatori, la Suprema Corte ha osservato che non risultavano verificate (e neppure enunciate) le condizioni di applicabilità della norma invocata, relative all'appartenenza ed alla dimostrazione di non aver potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza).

(massima n. 2)

L'art. 263, comma quinto, c.p.p. rinvia all'art. 127 stesso codice per la regolamentazione del procedimento davanti al giudice per le indagini preliminari sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate; ne consegue che - a norma del comma settimo dello stesso art. 127 - l'ordinanza decisoria deve essere comunicata o notificata «senza ritardo» ai soggetti che possono proporre ricorso per cassazione. La legge però non prevede che la violazione di tale norma costituisca causa di nullità, né il ritardo nel deposito (e nella comunicazione) della decisione può essere inquadrato nelle nullità di ordine generale.

(massima n. 3)

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., quale condizione di inammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In applicazione di detto principio la corte ha dichiarato l'inammissibilità del gravame del pubblico ministero che, mostrando di condividere la decisione di merito con la quale il giudice del dibattimento aveva pronunciato, nel corso degli atti preliminari, sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, aveva tuttavia denunciato la violazione dell'art. 469 c.p.p., sostenendo che tale disposizione, la quale indica i casi di proscioglimento prima del dibattimento, non consente di pronunciare sentenze assolutorie con la formula predetta)

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