Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1626 del 16 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č invocabile nella procedura camerale l'operativitā della disciplina prevista, per lo svolgimento della discussione in dibattimento, dall'art. 523 c.p.p., secondo cui č possibile la replica ed, in ogni caso, l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi. Il richiamo a tale norma non č pertinente, diverse essendo la struttura e la finalitā della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria (vale a dire, allo stato degli atti), da quelle del dibattimento, che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo. (Fattispecie in tema di procedimento di riesame di misura cautelare personale).

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