Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12482 del 28 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 c.p.p., secondo il quale č possibile la replica ed in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano non trova applicazione nei procedimenti in camera di consiglio. (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava che i difensori degli indagati non avevano concluso per ultimi, e che una espressa richiesta di replica, dopo le conclusioni del P.M., era stata respinta).

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