Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1352 del 15 febbraio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata partecipazione del P.M. presso il tribunale al procedimento di riesame non costituisce motivo di nullitā del procedimento stesso, in quanto essa, per l'art. 127 c.p.p. a cui l'art. 324, sesto comma, stesso codice, fa rinvio, č soltanto facoltativa.

(massima n. 2)

Nel caso di infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia assente per la fruizione di un permesso sindacale, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della societā, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, magari con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l'infortunio sia in parte riconducibile all'omessa pretesa della adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte. Né ad escludere la responsabilitā del legale rappresentante della societā varrebbe l'eventuale ignoranza dell'assenza della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l'obbligo di accertarsi della presenza in cantiere di tale persona. (Fattispecie in tema di lesioni colpose).

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