Cassazione penale Sez. I sentenza n. 96 del 8 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 305 c.p.p. per la proroga dei termini di custodia cautelare, elemento essenziale che deve essere portato a conoscenza della parte č soltanto quello dell'oggetto della fissata udienza camerale, ogni altro elemento inerente alla richiesta del P.M. potendo, indifferentemente, essere di giā indicato nell'atto di avviso ovvero prospettato nel corso dell'udienza, mentre la sanzione di nullitā afferisce esclusivamente alla mancata audizione, previo apposito avviso, del difensore.

(massima n. 2)

In tema di proroga dei termini di custodia cautelare, l'art. 305, secondo comma, c.p.p., non prevede il deposito di ulteriori atti rispetto alla richiesta del P.M. ed č sulle circostanze adeguatamente specificate in tale richiesta che i difensori debbono argomentare per contestare la sussistenza dei presupposti per la chiesta proroga ed il giudice decidere, affermando o negando la loro sussistenza. Qualora, poi, nell'udienza camerale fissata per l'esame della richiesta del P.M., questi indichi ulteriori circostanze sulle quali fondare la avanzata richiesta, i difensori possono chiedere termine per esaminare le nuove circostanze e controdedurre; termine che il giudice accorderā per consentire la concreta attuazione del diritto di difesa, peraltro per un periodo estremamente contenuto, in relazione alla natura celere e sommaria della procedura.

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