Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2911 del 21 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Una volta proposto ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell'art. 625 bis c.p.p., la Corte di cassazione deve compierne una delibazione preliminare di ammissibilità, il cui eventuale esito negativo comporta la declaratoria di ufficio dell'inammissibilità dell'impugnazione senza ritardo e senza alcun adempimento, in quanto la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 stesso codice è esplicitamente subordinata dal citato art. 625 bis al superamento del controllo di ammissibilità del ricorso. Ne consegue che, qualora il relativo vaglio preliminare conduca al riconoscimento della sua inammissibilità, la Corte non solo non deve provvedere alla fissazione dell'udienza a norma dello stesso art. 127, ma non deve neppure procedere nelle forme di cui all'art. 611 c.p.p., né deve acquisire la requisitoria del Procuratore Generale, in quanto l'art. 76 ord. giud., nel delineare le attribuzioni di quest'ultimo, prevede che esso interviene, conclude e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge, tra cui non può essere compresa la declaratoria di inammissibilità ai sensi del menzionato art. 625 bis, comma 4. (Fattispecie nella quale con il ricorso si era lamentato che fosse stato omesso, per errore, l'avviso di udienza in un procedimento di ricusazione dei giudici di un collegio della Corte di cassazione e la stessa Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, trattandosi di procedimento incidentale).

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