Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36780 del 25 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dal primo comma dell'art. 127 c.p.p., deve essere osservato a pena di nullitą quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attivitą acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.

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