Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 40 del 7 marzo 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all'udienza di riesame determina la nullitą assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 c.p.p., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale sull'istanza di riesame.

(massima n. 2)

La nullitą dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.

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