Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5639 del 9 febbraio 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 586, terzo comma, c.p.p., deve ammettersi l'immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di libertà anche quando queste siano pronunziate contestualmente alla sentenza. In tale caso incombe al giudice l'obbligo di immediata motivazione, avuto riguardo al fatto che il termine per la impugnazione va individuato sulla base della disciplina di cui agli artt. 309 e 310 c.p.p. e non di quella di cui all'art. 585 stesso codice.

(massima n. 2)

Anche per l'ordinanza la motivazione costituisce requisito formale e non sostanziale, essendo la parte dispositiva che realizza il contenuto decisorio, fornito di propri effetti e suscettibile di divenire irrevocabile se non viene proposta impugnazione nei termini. La mancanza della motivazione configura quindi una nullità, che viene sanata dal giudice di appello che è tenuto, a seguito di impugnazione, ad integrare il provvedimento privo di motivazione. (Nella specie trattavasi di ordinanza di rimessione in libertà, pronunciata dal Gup - contestualmente alla sentenza - all'esito di giudizio abbreviato, e che era stata oggetto di appello da parte del P.M.).

(massima n. 3)

Il giudice di appello al quale sia stata denunciata una nullità per carenza di motivazione, non può limitarsi a rilevare tale carenza, ma nell'ambito delle questioni decise dal provvedimento impugnato, deve riesaminare l'oggetto della decisione, considerando il merito ed ovviando così con la sua pronuncia alle lacune del provvedimento impugnato, rientrando ciò nei suoi poteri-doveri di giudice del gravame. (Nella specie era stata impugnata dal P.M. per mancanza di motivazione un'ordinanza di rimessione in libertà, pronunciata dal Gup, contestualmente alla sentenza, all'esito di giudizio abbreviato).

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