Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 761 del 21 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

A custodia del principio di obbligatorietà dell'azione penale è posto il Gip, chiamato ad evitare ingiustificate inazioni del P.M., totali o parziali, nonché azioni apparenti o fittizie. Tale controllo va esercitato nei precisi limiti e nelle prescritte forme di cui all'art. 409 c.p.p. Se, a seguito dell'udienza camerale (e dell'eventuale contraddittorio), non accoglie la richiesta di archiviazione del P.M., il giudice ha la scelta alternativa di indicare al P.M. ulteriori indagini o di ordinargli la formulazione dell'imputazione. La previsione che il relativo ordine sia disposto con ordinanza implica necessariamente che la decisione sia motivata (art. 125 c.p.p.) e la motivazione non può che concernere gli elementi di fatto e le specifiche ragioni di diritto in base a cui egli ritiene inaccoglibile la richiesta di archiviazione e, per contro, afferma la doverosità di agire, la quale non può essere astratta, ma deve essere riferita a determinate fattispecie di reato, senza le quali non avrebbe senso un potere del giudice vincolante per le parti. (Nella specie è stato ritenuto abnorme il provvedimento del Gip, che dichiarava la nullità, per mancanza di motivazione, della richiesta di archiviazione ed ordinava la trasmissione degli atti al P.M. senza alcuna ulteriore indicazione).

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