Cassazione penale Sez. III sentenza n. 528 del 5 marzo 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza, a differenza della sentenza, i cui requisiti sono fissati nell'art. 546 c.p.p., č un importante provvedimento a forma libera. All'uopo č sufficiente che sia chiaramente individuabile l'autoritā che l'ha pronunciata e la persona alla quale si riferisce; la concisa esposizione della motivazione di fatto e di diritto; il dispositivo, ricavabile dall'intero testo del documento; la data e la sottoscrizione del giudice. Al fine di individuare il soggetto al quale si riferisce, l'indicazione delle generalitā, pur essendo certamente opportuna, non č tuttavia indispensabile, potendo essere desunta anche da altri elementi, quali la specificazione del numero del ruolo.

(massima n. 2)

La sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, č istituto ordinariamente attinente al processo di cognizione, in quanto in esso il giudice ha tutti gli elementi necessari di valutazione per formare il suo convincimento. Intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, trova attuazione la regola fondamentale dell'intangibilitā del giudicato e ad essa č possibile derogare soltanto nei casi eccezionali espressamente stabiliti da specifiche norme: tra queste va annoverato l'art. 671 c.p.p., che ne prevede la possibilitā di concessione quando ciō consegue al riconoscimento della continuazione. Ne deriva che č inibita una applicazione in sede esecutiva in modo autonomo o svincolato da quest'ultima ipotesi.

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