Cassazione penale Sez. I sentenza n. 39928 del 26 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inosservanza dell'art. 125, comma 4, c.p.p., secondo il quale il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti e la sua deliberazione č segreta, č sfornita di sanzione processuale; conseguentemente, la decisione del giudice collegiale deliberata all'esterno della camera di consiglio (nella specie, nell'aula di udienza) č valida, salva l'applicabilitā di eventuali sanzioni disciplinari, dal momento che, a norma dell'art. 124 stesso codice, i magistrati sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando la loro inosservanza non importa nullitā o altra sanzione processuale.

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