Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 460 del 23 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 c.p.p. nella parte in cui prescrive, ai fini dell'impugnazione, termini eguali per l'imputato libero e per quello agli arresti domiciliari, in quanto tale omologazione non comporta alcuna lesione del principio di eguaglianza, sotto il profilo dell'illogica parità di trattamento di situazioni oggettivamente diverse, posto che queste ultime non sono tali, avendo l'imputato in stato di arresto domiciliare la facoltà di presentare impugnazione con un atto ricevuto da un ufficiale di P.G. che ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente, senza alcun pregiudizio per il soggetto impugnante, in considerazione della perfetta equiparazione dell'impugnazione così proposta a quella proposta da persona in stato di libertà.

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