Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2957 del 20 agosto 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui l'imputato presenti l'impugnazione con atto ricevuto dal direttore della casa circondariale in cui è ristretto (art. 123, primo comma, c.p.p.), l'atto deve essere immediatamente iscritto in apposito registro e comunicato all'autorità giudiziaria competente nel giorno stesso o, al più tardi, nel giorno successivo, in estratto o in copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata (art. 44, att. c.p.p.). Il registro di iscrizione della dichiarazione o dell'atto di impugnazione è diverso dal Mod. 25, con cui la copia autentica o l'estratto di essi vengono poi trasmessi all'autorità giudiziaria, sicché, per valutare la tempestività dell'impugnazione, occorre far riferimento alla data di iscrizione di essa nell'apposito registro e non a quella risultante nel Mod. 25.

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