Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 923 del 5 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la proposizione della domanda, che può essere fatta direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 645 c.p.p. richiamato dall'art. 315 n. 2 c.p.p., è cosa diversa dal deposito della stessa presso la cancelleria del giudice sicché, una volta che la domanda sia stata fatta direttamente dalla parte, ben potrà essere depositata dal difensore senza che debba procedervi la parte personalmente od un procuratore speciale; inoltre, per la natura essenzialmente civilistica della procedura, sarà sufficiente che il procuratore sia munito di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e non di procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 122 c.p.p.

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