Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14 del 5 gennaio 1998

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 315 c.p.p., che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda soltanto con riferimento alla mancata osservanza del termine per la sua proposizione, deve essere integrata, in virtù del rinvio operato dal terzo comma del medesimo articolo ed in assenza di motivi idonei ad escludere il rapporto di compatibilità con il precetto di cui al primo comma dell'art. 645 c.p.p. in tema di riparazione dell'errore giudiziario, che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda, oltre che per l'intempestività, anche per la mancata osservanza delle forme e delle modalità di proposizione e presentazione ivi disciplinate.

(massima n. 2)

Le ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al comma secondo dell'art. 570 costituiscono fattispecie autonoma di reato rispetto a quelle di cui al primo comma del medesimo articolo, sicché non è possibile, a seguito di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., applicare alternativamente la pena della reclusione o della multa, dovendosi sempre applicare la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.

(massima n. 3)

Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione apposta dall'interessato sulla relativa domanda; tale adempimento, infatti, non solo non è contemplato dagli artt. 315 e 645 c.p.p., ma si rivela del tutto superfluo posto che alla presentazione dell'atto deve provvedere direttamente l'interessato ovvero il suo procuratore speciale.

(massima n. 4)

Poiché la disciplina normativa del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione non può che essere rinvenuta nel codice di rito penale le cui disposizioni, in assenza di un'espressa deroga, trovano in materia integrale applicazione, deve escludersi che per la proposizione e la presentazione della domanda di riparazione possa venire in rilievo la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel giudizio civile contemplata dagli artt. 83 e 84 c.p.c., dovendosi viceversa ritenere che il legislatore abbia espressamente inteso affrancare il titolare del diritto all'equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l'assistenza del difensore. Ne deriva che la predetta domanda, nel rispetto dei termini perentori di cui al primo comma dell'art. 315 c.p.p., deve essere sottoscritta e presentata a pena di inammissibilità con le modalità imposte dal primo comma dell'art. 645 c.p.p., e cioè personalmente dalla parte ovvero, per entrambi o per ciascuno dei predetti adempimenti, a mezzo di un procuratore speciale da nominare nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sottoscritta e presentata da difensore che non era stato nominato procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., ma aveva ricevuto un semplice mandato alle liti).

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