Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5811 del 16 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La procura speciale, dovendo essere rilasciata, ex art. 122 c.p.p., a pena di inammissibilità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è uno di quegli atti per i quali il codice prevede l'autenticazione. Tale formalità può essere effettuata dallo stesso difensore, eventualmente nominato, con quell'atto, procuratore speciale.

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