Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10485 del 7 marzo 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

L'inammissibilitą della domanda di riparazione per ingiusta detenzione puņ essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di sanzione processuale espressamente disposta dall'art. 645, comma primo, c.p.p., norma richiamata dall'art. 315, comma terzo, c.p.p.

(massima n. 2)

La procura speciale rilasciata all'estero da cittadino straniero per risultare valida deve essere necessariamente legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a meno che colui che l'ha rilasciata non sia cittadino di un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la cui adesione sia stata accettata dallo Stato italiano, nel qual caso viene meno l'obbligo di legalizzazione, risultando sufficiente la mera formalitą della «apostille». (Fattispecie relativa alla ritenuta inammissibilitą della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta a mezzo di procuratore speciale, la cui nomina non era stata legalizzata ed era effettuata in un Paese straniero aderente alla menzionata Convenzione, ma la cui adesione non era all'epoca ancora stata accettata dallo Stato italiano).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.