Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1662 del 4 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto, posto dall'art. 270, comma 1, c.p.p., di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali tali intercettazioni sono state disposte, (salvo il caso della loro indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), opera anche con riguardo alla fase delle indagini preliminari, non sussistendo alcun appiglio normativo sulla base del quale possa disattendersi il principio di ordine generale sancito dall'art. 191, comma 2, c.p.p., secondo il quale «l'inutilizzabilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

(massima n. 2)

Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, cui spetta la comunicazione dell'atto di impugnazione ex art. 584 c.p.p., può non solo proporre l'appello (anche incidentale) o il ricorso per cassazione, ma anche presentare una memoria per contrastare le tesi delle parti private, in virtù dell'art. 121 c.p.p. Siffatta norma, invero, riconosce a tutte le parti il potere di contraddire.

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