Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3507 del 27 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la parte non denunci di fatto alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso stesso la situazione di conflitto contestando la competenza attribuitagli da altro giudice, il giudice, se non ritenga di sollevare esso stesso conflitto ex art. 30, comma 1, c.p.p., non deve trasmettere ai sensi del successivo comma di tale articolo la denunzia e gli atti necessari alla Corte di cassazione, ma deve considerare l'atto di parte alla stregua di una comune eccezione di competenza ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. provvedendo di conseguenza.

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