Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4078 del 18 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'udienza camerale disposta a seguito di opposizione all'archiviazione, il giudice non ha alcun obbligo di procedere all'esame della parte interessata. La necessità di procedere a tale incombente è rimessa esclusivamente al suo discrezionale apprezzamento. Quando perciò siano presenti i difensori dell'indagato e dell'opponente e questi abbiano illustrato le rispettive posizioni, nessuna nullità può essere dedotta per non avere il Gip proceduto all'audizione dei loro assistiti. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rilevato che nel caso particolare non risultava nel verbale di udienza nessuna esplicita richiesta in tal senso, ma ha affermato che essa non sarebbe comunque vincolante per il giudice e che la facoltà di presentare memorie al giudice, prevista dall'art. 121 c.p.p., esclude ogni possibile violazione dei diritti di difesa rilevante ai sensi dell'art. 179 c.p.p.).

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