Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1623 del 18 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l'art. 583 capoverso c.p.p., ma costituisce l'espressione specifica di quella facoltā conferita in via generale dall'art. 121 primo comma c.p.p. Ne consegue che l'opposizione deve pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di 10 giorni dall'avviso alla parte offesa, e che č legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta de plano, appena trascorso quel termine senza che l'opposizione sia stata depositata in cancelleria.

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