Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8112 del 19 febbraio 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari reali, qualora il decreto di sequestro preventivo notificato all'indagato sia viziato da nullità per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, ex art. 369 bis c.p.p., il termine per far valere detta nullità - azionabile dalla parte, ex artt. 180 e 182 c.p.p., a pena di decadenza prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo - non si pone in relazione al necessario compimento di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, con la conseguenza che essa, nella specie, non può essere fatta valere in sede di giudizio di riesame, in quanto può ben essere dedotta anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle memorie o richieste che, ex art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento.

(massima n. 2)

La nullità comminata dall'art. 369 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 19 della legge 6 marzo 2001, n. 60), per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, deve essere qualificata di carattere generale non assoluta (ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.). Ne consegue che essa deve essere eccepita (ex artt. 180 e 182 c.p.p.) dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo.

(massima n. 3)

Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso del difensore (c.d. atti «a sorpresa»: perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, c.p.p.), né il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia, ovvero in mancanza, designazione di un difensore d'ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all'atto, una volta che questo sia compiuto viene ad esaurirsi l'esigenza preclusiva connessa alla «sorpresa», con la conseguenza che riemerge l'obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell'informazione predetta, anche al fine di assicurare all'interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall'art. 366 c.p.p. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell'informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative).

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