Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 45189 del 23 novembre 2004

(5 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il «diverso» procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime.

(massima n. 2)

Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato per relationem siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento ad quem in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento a quo, del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Nell'occasione la Corte ha ribadito la distinzione tra motivazione assente o apparente, alla quale consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva ai fini della loro utilizzabilità).

(massima n. 3)

L'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, c.p.p., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice. (In motivazione la Corte ha osservato che anche nel giudizio a quo poiché l'inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall'art. 271, comma primo, c.p.p., e non dalla mera indisponibilità degli atti concernenti l'intercettazione e la sua legittimità, incombe alla parte l'onere di dedurne la sussistenza).

(massima n. 4)

Nel caso di acquisizione degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni, il controllo del giudice sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione delle operazioni - di carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento a quo - riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione.

(massima n. 5)

Nel caso di acquisizione dei risultati di intercettazione disposte in altro procedimento, l'eventuale inutilizzabilità della prova a norma dell'art. 271 c.p.p. può dipendere dall'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione, ma non dalla mancata trasmissione del documento rappresentativo dell'intervenuta autorizzazione o della proroga delle operazioni; e, trattandosi di un fatto processuale, il fatto dal quale dipende tale illegalità va provato dalla parte che la eccepisce. (Mass. redaz.).

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